L’istanza di accesso agli atti per le operazioni di natura economico finanziaria svolte dal coniuge inadempiente. Artt. 22-24 l.241/90
Il Consiglio di Stato con l’interessante Sentenza n. 5445/19, ha rigettato l’appello proposto dalla coniuge concernete l’accesso agli atti all’Agenzia delle Entrate, al fine di conoscere le operazioni di natura economico-finanziarie del coniuge stesso, e di tutti i documenti contenuti nell’anagrafe dei conti correnti e nell’archivio dei rapporti finanziari, nonché l’elenco degli istituti di credito e degli altri intermediari finanziari con le quali lo stesso ha intrattenuto rapporti.
Occorre, per i Giudici amministrativi, che vengano, però, indicati in modo circostanziato e non generico, i documenti dei quali si chiede l’esibizione, a conferma dell’interesse all’accesso: in questo caso il ricorso sarebbe accoglibile .
La sentenza suddetta, pur respingendo l’appello perché generico, non esclude l’accoglimento dell’istanza di accesso nel caso in cui in quest’ultima siano specificati i documenti dei quali si chiede l’esibizione.