Affidamento e mantenimento dei figli

L’affidamento condiviso dei figli ad entrambi e genitori è ormai la regola rispetto alla quale è l’eccezione l’affidamento esclusivo.

In quest’ultimo caso le limitazioni sono nell’esclusivo interesse del figlio, ma le decisioni di maggiore interesse per la prole (educazione, istruzione, salute) sono comunque adottate da ambedue i genitori salvo non sia diversamente stabilito dal giudice.

L’affidamento condiviso comporta l’esercizio della responsabilità genitoriale (potestà genitoriale) da parte di entrambi i genitori ed una condivisione delle decisioni di maggiore importanza e il diritto alla bigenitorialità e della crescita equilibrata e serena deve essere sempre tutelato.

Con l’affidamento condiviso il minore è collocato presso uno dei genitori ed è stabilito uno specifico regime di visita con l’altro genitore.
L’affidamento alternato dei figli (ad es. quindici giorni con un genitore e quindici giorni con l’altro) ha limitate applicazioni ed è reso possibile solo quando sussista un accordo tra tutti i soggetti genitori e figli, ma è da escludere quando ci siano figli molto piccoli.

In caso che i genitori non siano idonei, i figli possono essere anche collocati presso terzi.

Il minore ha il diritto di conservare rapporti significativi con i nonni.

Entrambi i genitori devono contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei minori e dei figli maggiorenni non autosufficienti economicamente, in proporzione alle proprie disponibilità economiche e il coniuge collocativo ha l’obbligo di contribuire al mantenimento dei figli in misura proporzionata alle sue sostanze e ai bisogni die figli stessi.

È previsto un adeguamento automatico dello stesso assegno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria.

Qualora sopravvengano fatti nuovi alla sentenza o agli accordi stipulati, le condizioni sul contributo al mantenimento dei figli adottate possono essere riviste.

È previsto per il genitore non collocatario (o non affidatario) anche un contributo, pro quota, delle spese straordinarie mediche e scolastiche per le vacanze, relative ai figli.

L’obbligo del genitore di provvedere al mantenimento del figlio no viene meno automaticamente con il raggiungimento della maggiore età di quest’ultimo, ma dura finché il genitore obbligato non provi che il figlio è divenuto economicamente indipendente ovvero abbia rifiutato ingiustificatamente offerte di lavoro.

I figli nati al di fuori del matrimonio hanno gli stessi diritti dei figli nati in costanza di matrimonio.

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