Statuto

Statuto della AssoTutelati - Ente del Terzo Settore

Art. 1 Costituzione

  1. È costituita, con sede in Roma, la “AssoTutelati”, (di seguito anche Associazione), un’Associazione di Promozione Sociale, Ente del Terzo Settore non commerciale e senza scopo di lucro. Con l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e ad uno degli albi APS già esistenti, l’acronimo “APS” diventerà parte integrante della denominazione sociale della associazione.
  2. Essa opera nel territorio di Roma, ed intende operare anche in ambito nazionale e/o internazionale. Il cambio di sede all’interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria.
  3. L’Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all’estero.

 

Art. 2 Finalità

 In conformità con la Legge n. 106/2016 e il Decreto Legislativo n.117/2017, e successive modificazioni ed integrazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.
A tal fine svolge in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, le attività di cui all’articolo 4 del presente Statuto.
L’Associazione non è una formazione o un’associazione politica, né un’associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.
L’Associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile.

 

Art. 3 Durata

La durata dell’Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall’art. 24 del presente Statuto.

 

Titolo II Attività

 

Art. 4 Attività di interesse generale

L’associazione ha, quale sua esclusiva finalità, quella di tutelare con ogni mezzo legittimo, ivi compreso il ricorso allo strumento giudiziario, i diritti e gli interessi dei consumatori ed utenti, categorie socialmente deboli prestando particolare attenzione agli utenti ed ai consumatori che versano in condizioni di famiglie monoreddito, di disagio psicofisico con necessità di assistenza, provenienti dai Paesi comunitari ed extracomunitari specie della parte Sud del mondo, anche per agevolare il reperimento di abitazione per i non proprietari di casa e la tutela da ogni forma di credito al consumo o di altro genere e con oneri economico-finanziari in violazione della legge antiusura; tale tutela si realizza nei confronti dei soggetti pubblici e privati, produttori e/o erogatori di beni e servizi, anche al fine di contribuire ad eliminare le distorsioni del mercato determinate dalla commissione di abusi e di altre fattispecie di reati contro la Pubblica Amministrazione.
L’Associazione tutela il diritto alla trasparenza, alla corretta gestione e al buon andamento delle pubbliche amministrazioni;

  1. Si impegna a contrastare gli abusi, la corruzione ed i principali reati contro la P.A e gli utenti e consumatori mettendo a disposizione professionisti del settore legale con i quali è convenzionata;
  2. Organizza il monitoraggio delle campagne pubblicitarie contro la diffusione di pubblicità ingannevole, per il diritto a ricevere un’informazione adeguata alla qualità dei prodotti e dei servizi, e tutela i minori dalla diffusione mediatica di immagini, messaggi e contenuti nocivi, realizza attività editoriali anche divulgative ed attività culturali;
  3. Promuove azioni giudiziarie civili, amministrative e penali, queste ultime mediante la presentazione di esposti, denunce e querele all’autorità giudiziaria nei confronti di qualunque soggetto responsabile per reati in generale ivi compresi quelli ambientali, contro la P.A. e che possano anche ledere i diritti e gli interessi degli utenti, dei consumatori, dei risparmiatori e dei contribuenti;
  4. Procede alla costituzione di parte civile nei processi penali per reati ivi, compresi a titolo esemplificativo quelli afferenti a condotte lesive che ledono interessi dei consumatori degli utenti e dei risparmiatori che hanno investito nei mercati finanziari, sia individualmente che collettivamente. L’Associazione, in particolar modo, intende tutelare, a titolo esemplificativo, anche mediante costituzione di parte civile, i consumatori, gli utenti contribuenti, ed i risparmiatori da ogni forma di frode e di reati che offendono, oltre agli interessi che persegue, anche:
    • la salute;
    • l’istruzione;
    • l’ambiente;
    • gli animali;
    • i beni storico archeologici e paesaggistici;
    • il buon andamento dei mercati mobiliari, immobiliari e finanziari;
    • il buon andamento servizi pubblici essenziali;
    • il buon andamento della Pubblica Amministrazione;
    • l’incolumità pubblica; – la fede pubblica.
    • l’economia pubblica, l’industria ed il commercio;
  5. Vigila sulla corretta gestione del mercato mobiliare per contrastarne l’alterazione e la manipolazione da parte di soggetti privilegiati;
  6. Promuove iniziative di informazione per la tutela degli utenti dei servizi finanziari, bancari o assicurativi.
  7. L’Associazione, inoltre, tutela tutti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori, degli utenti e dei contribuenti, nei confronti di qualsiasi soggetto, promuovendo azioni di parte civile per il risarcimento del danno derivante dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall’Associazione, ivi compreso il danno ambientale. Tale finalità è perseguita anche attraverso i seguenti obiettivi:
    1. il controllo e la tutela di un equilibrato rapporto tra l’uso individuale delle risorse dell’ambiente ed un razionale sviluppo della società improntato al rispetto e alla tutela della dignità della persona umana ed alla salvaguardia dell’interesse fondamentale della salute e della sicurezza attuale e futura delle singole persone;
    2. la vigilanza sulla corretta gestione del territorio da parte della Pubblica Amministrazione in materia di pubblici servizi, ivi compresi il credito, la vigilanza sulle assicurazioni, il mercato mobiliare, il servizio farmaceutico, i trasporti, le telecomunicazioni e servizi in materia urbanistica e edilizia;
    3. iniziative a tutela degli utenti dei servizi finanziari, fiscali e creditizi in genere intese anche alla prevenzione dell’usura in armonia con la legge n. 108/96;
    4. iniziative, a tutela anche giudiziaria, degli utenti dell’informazione e dell’editoria, utenti internet e radiotelevisivi;
    5. cooperare per la migliore tutela dei consumatori ed utenti con soggetti ed enti anche collettivi privati e pubblici, che siano strumentali al raggiungimento dei fini statutari;
    6. favorire ed intensificare la partecipazione dei consumatori alle attività di standardizzazione presso gli organismi nazionali ed europei;
    7. attivarsi in proprio, o partecipare e sostenere associazioni senza fini di lucro, con l’obiettivo di accrescere la rappresentanza dei consumatori ed utenti dentro e fuori le istituzioni in Italia, in Europa e nel mondo, di cittadini europei, immigrati e rifugiati mediante attività di cooperazione/solidarietà internazionale in favore dei Paesi in via di sviluppo.
  8. Promuove iniziative per valutare le misure più efficaci, anche di prevenzione, per tutelare le famiglie e i giovani al fine di contrastare la diffusione del gioco d’azzardo, il fenomeno della dipendenza grave e la ludopatia e per tutte le altre situazioni di vessazione ai danni di giovani consumatori e delle loro famiglie. L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle strettamente connesse o accessorie a quelle statutarie, ivi comprese tutte le attività in sede nazionale e locale di volontariato svolte dalle organizzazioni del terzo settore in quanto integrative delle stesse.

 

Art. 5 Altre attività

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione esercita e organizza inoltre le attività, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

  1. promozione di iniziative che favoriscono l’inserimento di persone legate alla marginalità sociale nonché di sostegno alle famiglie disagiate e accoglienza e sostegno di minori a rischio;
  2. promozione della cultura in tutti i suoi aspetti eterogenei;
  3. organizzazione di manifestazioni sociali e culturali;
  4. diffusione e organizzazione di attività di volontariato;
  5. tutela, salvaguardia, valorizzazione e recupero del patrimonio artistico, architettonico e culturale italiano;
  6. somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci e familiari conviventi ed ai soci dell’Associazione nazionale cui aderisce, presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, alle condizioni previste dall’art.85 del Decreto Legislativo n. 117/2017;
  7. attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari;
  8. ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti;
  9. organizzazione di mostre ed eventi di carattere culturale, sociale e ludico.

La AssoTutelati altresì:

  • assicura un costante flusso di informazioni tra le associazioni affiliate ed i soci;
  • favorisce e promuove occasioni di incontro per lo scambio di opinioni e di esperienze e per l’approfondimento e le discussioni dei temi di interesse associativo;
  • diffonde ogni opportuna notizia in ordine alle proprie attività ed a quelle delle associazioni;
  • raccoglie, ordina ed elabora dati, documenti o valutazioni, assumendo posizioni di sostegno riguardo alle iniziative politiche, amministrative ed industriali che interessano la difesa dell’ambiente e dei consumatori;
  • promuove ed effettua studi e ricerche sui temi che interessano le finalità proprie e di quelle delle associazioni aderenti;
  • collabora con enti pubblici e privati, anche a livello internazionale sul piano della documentazione, della ricerca, della promozione e della programmazione di attività inerenti a finalità statutarie, quali agenzie formative nazionali e territoriali;
  • promuove ogni azione utile per impedire l’uso di risorse energetiche che mettano a repentaglio la salute collettiva;
  • promuove iniziative per disciplinare il settore pubblico e privato della produzione di beni e servizi al fine di garantire gli interessi dei consumatori e degli utenti in ordine alla qualità dei prodotti e dei servizi, alla adeguatezza del prezzo, alla reale possibilità dei consumatori e degli utenti e di difendere giudizialmente, sia come singoli che come gruppi, i loro interessi e di ottenere declaratorie di responsabilità dei soggetti erogatori di beni e servizi;
  • promuove l’indizione di referendum abrogativi o consultivi, su base nazionale o locale, o la presentazione di progetti di legge popolare o parlamentare aventi ad oggetto l’attuazione delle finalità statutarie e coopera con altre associazioni e soggetti del mondo associazionistico e politico a promuovere i suddetti referendum e progetti di legge.
  • Organizza convegni sui temi di cui al presente statuto

 

Art. 6 Gestione delle attività organizzate

Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.
Per la gestione di tali attività, l’associazione privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro. L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese sostenute, con i criteri di cui all’articolo 17 comma 4 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni.
Tutti i volontari devono essere assicurati secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per la gestione delle attività organizzate, l’Associazione può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo o di lavoro dipendente nel rispetto dei limiti previsti dalle norme vigenti.
Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet dell’associazione o sul sito internet della rete associativa cui si aderisce.

 

Titolo III Funzionamento

 

Art. 7 Esercizio Sociale, Bilancio d’Esercizio e scritture contabili

L’esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il bilancio di esercizio. Esso deve essere approvato entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell’esercizio sociale e depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.
Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente. Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, devono essere affissi presso la sede sociale, e trasmessi a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

 

Art. 8 Bilancio Sociale

Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall’articolo 14 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa.
Il bilancio sociale deve essere affisso presso la sede sociale, e trasmesso a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzato per il tramite del sito sociale e depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

 

Art.9 Patrimonio

Il patrimonio della “AssoTutelati” potrà essere costituito da:

  • beni mobili e immobili di proprietà;
  • eccedenze degli esercizi annuali;
  • donazioni, erogazioni, lasciti;
  • quote di partecipazioni societarie;
  • obbligazioni e altri titoli pubblici;
  • fondo di riserva;
  • altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.
Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività di interesse generale direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all’articolo 24 del presente Statuto.

 

Art.10 Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell’Associazione sono costituite:

  • dalle quote annuali di tesseramento dei soci;
  • dai proventi della gestione del patrimonio;
  • dal ricavato della gestione di servizi e progetti;
  • dalle attività di raccolta fondi;
  • dai contributi di soci e di altre persone fisiche;
  • dai contributi di Enti Pubblici e privati;
  • dalle convenzioni con Enti Pubblici;
  • dalle erogazioni liberali;
  • dai titoli di solidarietà;
  • da attività commerciali marginali.

 

Art.11 Libri sociali

L’Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente.
Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell’Associazione, che provvederà a rilasciarla entro sette giorni dal ricevimento della richiesta.
I volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa sono iscritti in un apposito registro tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche.

 

Art.12 Revisione legale dei Conti

Nei casi previsti dalla normativa vigente, il Consiglio Direttivo deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro.

 

Titolo IV I Soci

 

Art.13 Adesione all’Associazione, criteri di ammissione.

Può essere socio ogni cittadino che accetti le regole del presente Statuto, condividendone le attività e i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che la stessa si prefigge.
I soci si distinguono in:

  • Soci Fondatori
  • Soci Ordinari.
  • Soci Sostenitori.
  • Soci Onorari.

La domanda di associazione del socio minorenne deve essere sottoscritta anche da chi esercita la potestà genitoriale.
La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell’associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte. Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici.
Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Sono associati dell’associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, all’Associazione, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
E’ compito del legale rappresentante o di un membro del Consiglio Direttivo da lui delegato, valutare in merito all’accettazione o meno della domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale.
In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all’interessato entro 30 giorni, motivandola.
L’aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione.
L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

 

Art. 14 Facoltà Diritti e doveri dei soci Soci


Soci Fondatori:

Sono quelli che hanno costituito l’Associazione presenti nell’atto costitutivo allegato al presente Statuto. Questi, altresì, sono membri di diritto del primo Consiglio Direttivo.


Soci Ordinari:
Al momento dell’ammissione godono del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonchè dell’elettorato attivo.
I soci ordinari possono essere eletti alle cariche sociali purchè abbiano compiuto i diciotto anni di età, abbiano maturato almeno quattro anni di iscrizione consecutiva all’associazione e non versino in alcuna delle incompatibilità previste dal Codice Civile per la nomina ad Amministratore di società.
Ciascun socio ordinario avrà altresì diritto a:

  1. Partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie della associazione
  2. Chiedere chiarimenti al consiglio direttivo su eventuali delibere adottate dallo stesso
  3. Visionare tutti gli atti deliberati dal consiglio direttivo e chiedere copia dei bilanci dell’associazione
  4. Promuovere la realizzazione di un progetto o evento dell’Associazione
  5. esercitare il diritto di voto per l’elezione dei propri rappresentanti
  6. Partecipare ad eventi organizzati dalla AssoTutelati
  7. Usufruire di tutti i servizi erogati dalla AssoTutelati o dai sui associati.
  8. Usufruire delle convenzioni riservate dalla AssoTutelati

Ciascun socio ordinario deve versare la quota di associazione nella misura che verrà fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.
Si perde la qualità di socio per dimissioni, per ritiro della tessera, per radiazione.
Alla radiazione si fa luogo, in ogni caso di indegnità, con provvedimento del Consiglio Direttivo, previa contestazione degli addebiti.
Si perde, altresì, la qualifica di socio Ordinario al mancato pagamento della quota sociale da effettuare entro e non oltre giorni 60 dall’inizio di ogni nuovo esercizio sociale.
Contro i provvedimenti di ritiro della tessera e di radiazione l’interessato può ricorrere al Collegio dei Probiviri.

Soci Sostenitori:
sono coloro che partecipano solo occasionalmente, con versamento di una quota associativa annuale minima, stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo, alle iniziative ed ai servizi offerti dall’Associazione, a seguito eventuale versamento di contributo ai singoli servizi, eventi o manifestazioni. Tale categoria di Associati, dato il carattere puramente occasionale del rapporto Associativo, quale ad esempio la partecipazione ad un singolo servizio, non ha diritto ad alcun potere di elettorato sia passivo che attivo, negli organi associativi, né tantomeno di esser convocati nelle assemblee sociali. Gli Associati appartenenti a tale categoria sono iscritti nell’apposito libro Soci Sostenitori.
I soci sostenitori possono richiedere in qualsiasi momento il passaggio alla categoria “Soci Ordinari” con il pagamento della quota intera riservata a quest’ultimi e stabilita dal Consiglio Direttivo. Tale richiesta dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata al Consiglio Direttivo della Associazione presso la sua sede legale.
Ciascun socio sostenitore deve versare la quota di associato nella misura che verrà fissata dal Consiglio Direttivo.
I soci sostenitori avranno diritto a:

  1. Partecipare ad eventi organizzati dalla AssoTutelati
  2. Usufruire di tutti i servizi erogati dalla AssoTutelati o dai sui associati.
  3. Usufruire delle convenzioni riservate dalla AssoTutelati

 

Soci Onorari:
Sono quei soci che possono essere nominati, dal Consiglio Direttivo, su proposta dello stesso o del Presidente, per particolari benemerenze acquisite.
I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale godendo anche dell’elettorato attivo e passivo.

 

Art. 15 Cessazione del tesseramento

I soci cessano di essere tesserati per l’associazione:

  1. mancato pagamento della quota associativa;
  2. per dimissioni;
  3. per scioglimento volontario dell’Associazione;
  4. per decesso
  5. per revoca della tessera sociale a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;
  6. per sospensione, espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi sociali dell’associazione e/o della rete associativa cui l’associazione aderisce, in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell’Associazione;

Competente in merito alla revoca della tessera sociale, alla radiazione, sospensione o espulsione dei soci è il Consiglio Direttivo e gli organi disciplinari. Contro le deliberazioni del Consiglio Direttivo, il socio può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, al Collegio dei Probiviri, che delibera sulla richiesta, in occasione della prima convocazione utile. In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

 

Titolo V Organi dell’Associazione

 

Art. 16 Organi Sociali

Sono Organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei Soci;
  • il Presidente;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Tesoriere
  • il Collegio dei Probiviri;

 

Art. 17 (Presidente Nazionale)

Il Presidente Nazionale è eletto dalla Assemblea. Rimane in carica 5 anni ed è rieleggibile. La Sua elezione avviene con la maggioranza dei consiglieri.
Ha la rappresentanza legale dell’Associazione e ne dirige l’attività in base al programma stabilito dal Consiglio Direttivo, adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento dei servizi dell’Associazione come ad esempio l’apertura o la chiusura di conti correnti bancari.
Il Presidente dirige il Consiglio Direttivo stabilendo la linea politica dell’associazione.
Il Presidente propone al Consiglio Direttivo la nomina di un Vice Presidente Nazionale scelto tra i suoi componenti.
In caso di assenza o impedimento del Presidente Nazionale, ne fa le veci il Vice Presidente Nazionale. Il Presidente ed il Vice Presidente Nazionale durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

 

Art. 18. (Consiglio Direttivo)

Il consiglio direttivo è composto da un numero stabilito dall’assemblea di tre membri eletti, compreso il presidente, dall’assemblea stessa. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente ed il tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il consiglio direttivo rimane in carica cinque anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.
Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità il voto del presidente è determinante.
Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere anche svolte in conference call.

 

Art. 19. (Dimissioni)
Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall’ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.
Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza indugio l’assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

 

Art. 20. (Convocazione Direttivo)
Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità

 

Art. 21. (Il Vicepresidente)
Il vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

 

Art. 22. (Il Tesoriere)
Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
Predispone, per l’Assemblea sociale il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative

 

Art. 23. (Il collegio dei Probiviri)
Il Collegio dei Probiviri Il Collegio dei Probiviri è eletto dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo tra i soci che si sono distinti per, dignità, moralità, equilibrio, autorevolezza, integrità e prestigio. Il numero di componenti è definito dall’Assemblea con un limite minimo di tre elementi. Il Collegio vigila sulla correttezza e trasparenza dell’operato degli organi statutari rispetto ai fini istituzionali dell’Associazione e decide sulle controversie disciplinari tra gli iscritti. Assume le funzioni di Collegio disciplinare per l’erogazione di sanzioni ai soci (censura, sospensione da uno a sei mesi, espulsione disciplinare). Le sanzioni possono essere deliberate per qualsiasi inosservanza allo statuto , ai deliberati degli organi di governo della associazione o comunque per comportamenti che possono ledere l’immagine della associazione e dei suoi componenti. Il deferimento al Collegio di disciplina viene effettuato da parte del Consiglio Direttivo.

 

Art. 24. (Il Rendiconto)
Il Tesoriere redige il bilancio dell’associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’associazione.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
Insieme alla convocazione dell’assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

 

Titolo VI Disposizioni varie e finali

 

Art. 25 Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore
L’Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce’ fornendo le informazioni di cui all’articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all’articolo 83 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.
Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.
Una volta iscritta, l’Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell’iscrizione.
Nelle more dell’istituzione del Registro Unico, si iscrive ai registri esistenti.

 

Art. 26 Regolamenti interni, revisione dello statuto, Scioglimento dell’Associazione
Con regolamenti interni, da approvarsi dal Consiglio Direttivo, saranno emanate norme:

  • sull’organizzazione, il funzionamento dell’Associazione e sullo stato giuridico del personale;
  • sull’amministrazione del patrimonio sociale e sulla gestione da affidarsi agli Organi.

Le proposte di modifica del presente statuto sono di competenza esclusiva del Consiglio Direttivo, ma per avere corso, devono essere approvate nei termini di legge.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell’art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre Associazioni di Promozione Sociale iscritte nel registro Unico del Terzo Settore o alla rete associativa cui si aderisce. A tal fine l’Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell’Assemblea.

 

Art. 27 Rinvio al codice civile ed alla normativa di Settore
Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile al decreto 117/2017 e successive modificazioni, al codice civile, alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa specifica di settore, decide l’Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

 

Norma transitoria
Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all’iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all’approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.

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