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CONIUGI TUTELATI

Separarsi Velocemente

I tempi e le spese giudiziarie sono spesso indicati come le ragioni che giustificano il ricorso all’istituto della separazione consensuale.
Alla base della separazione consensuale, deve esserci l’accordo dei coniugi sull’affidamento dei figli, sul collocamento di questi ultimi e sulle modalità di vista, all’assegnazione della casa coniugale, sugli aspetti patrimoniali relativi sia al contributo al mantenimento dei figli sia, eventualmente, all’assegno per il contributo al mantenimento del coniuge non autosufficiente economicamente.

La separazione consensuale si propone con ricorso di entrambi i coniugi, anche senza l’assistenza di un avvocato, al Presidente del Tribunale, dove entrambi o uno dei coniugi ha la residenza, indicando in modo dettagliato e completo le condizioni dell’accordo raggiunto ed allegando i documenti necessari (certificati di residenza e di stato di famiglia di entrambi i coniugi ed estratto per riassunto dell’atto di matrimonio).

Il Presidente del Tribunale fisserà la data dell’udienza alla quale dovranno comparire personalmente entrambi i coniugi; se le parti insistono per separarsi il Presidente, dopo aver dato lettura delle condizioni che i coniugi dovranno sottoscrivere, rimetterà il fascicolo al Collegio per il decreto di omologazione.

In tal modo si conclude con una sola udienza l’iter avanti il Tribunale che omologherà gli accordi, qualora ricorrano i presupposti di legge.

Separarsi Litigando

Accanto alla separazione consensuale, dove i coniugi si accordano su come regolare i loro rapporti (cfr. separarsi senza litigare) relativi all’affidamento dei figli minori, all’assegnazione della casa coniugale e all’assegno per il contributo al mantenimento dei figli e all’eventuale assegno per il contributo al mantenimento da parte di un coniuge a favore dell’altro coniuge, esiste la separazione giudiziale, dove questo accordo non c’è e il Tribunale è chiamato a regolare i rapporti tra i coniugi a seguito di un ricorso presentato dal marito o dalla moglie con l’assistenza di un avvocato.

In quest’ultimo caso inizierà una vera e propria causa con la prova documentale e testimoniale e il Tribunale pronuncerà una sentenza di separazione che, su richiesta di uno dei coniugi, potrà anche essere con addebito (colpa) all’altro coniuge, qualora lo stesso dimostri la responsabilità dell’altro coniuge nel causare la intollerabilità della convivenza e il fallimento del matrimonio.
L’assegno per il contributo al mantenimento del coniuge è previsto solo qualora quest’ultimo non abbia adeguati redditi per provvedere al proprio mantenimento e qualora la separazione non sia a lui addebitabile.

I costi della separazione giudiziale sono superiori a quelli di una separazione consensuale e i tempi molto più lunghi.
La separazione giudiziale si può trasformare, durante il giudizio, con l’accordo dei coniugi, in consensuale.

Il Divorzio

La vera fine del matrimonio si realizza con il divorzio, che incide proprio sul vincolo matrimoniale e si possono contrarre nuove nozze.
Si parla di scioglimento del matrimonio in presenza di rito civile o di cessazione degli effetti civili per il matrimonio concordatario.
Con la separazione, invece, si rimane coniugi anche se si sospendono gli effetti del rapporto patrimoniale.

Con il divorzio vengono meno tutti i diritti ereditari, mentre con la separazione continuano, a meno che la separazione non sia stata pronunciata con addebito al coniuge superstite.

A seguito della L. 132/2014, i tempi che devono intercorrere tra la separazione e il divorzio sono stati ridotti ad un anno nel caso di separazione giudiziale e a sei mesi in caso di separazione consensuale; i termini decorrono rispettivamente dalla prima udienza di comparizione davanti al Presidente del Tribunale e dalla redazione del verbale di separazione consensuale.
Nel caso di separazione giudiziale, ci deve essere stata anche la pronuncia della sentenza di separazione passata in giudicato.

Sono previsti un divorzio congiunto e un divorzio giudiziale (con tempi e costi maggiori) a seconda che i coniugi siano d’accordo o non sulla regolamentazione degli aspetti economici relativi al contributo al mantenimento dei figli, all’affidamento dei figli minori, all’assegnazione della casa coniugale.

Nel divorzio congiunto i coniugi, con l’assistenza di uno o più avvocati, presentano un ricorso congiunto contenente gli accordi raggiunti tra di loro e verrà fissata un’udienza avanti al Presidente del Tribunale che, esperito il tentativo di conciliazione, rimetterà il fascicolo al Tribunale per l’emissione del provvedimento di divorzio.
Per quanto riguarda il divorzio giudiziale, invece, le parti formuleranno ciascuna le proprie domande contrastanti e il Tribunale, dopo l’emissione dei provvedimenti in sede presidenziale per la regolamentazione degli aspetti più urgenti, deciderà a seguito di un’istruttoria emettendo una sentenza di divorzio.
Una volta emessa la sentenza di divorzio, la stessa verrà annotata sui registri di Stato Civile.

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