Diritto sportivo: L’Agente sportivo e l’esercizio abusivo della professione

L’art. 1, comma 373, della legge 27/12/17 n. 205 ha istituito presso il CONI il “Registro nazionale degli agenti sportivi” dando vita così attraverso una legge dello Stato, per la prima volta in Italia, alla professione di Agente Sportivo. L’istituzione attraverso una legge di un registro tenuto da un Ente Pubblico qual è appunto il CONI, al quale ci si iscrive all’esito del superamento di due esami se in possesso di determinati requisiti giuridici e morali, rappresenta una rivoluzione copernicana nell’ambito di una professione ambitissima ma ricca di guadagni solo per una ristrettissima elite.

Una rilevantissima conseguenza di tale rivoluzione è rappresentata da un’altra novità in senso assoluto: chi esercita l’attività di agente senza essere abilitato incorre nel reato di cui all’art. 348 c.p. (esercizio abusivo della professione), con pene che vanno da uno a tre anni di reclusione. La norma penale, infatti, punisce “Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato”.

Il risvolto penalistico si affaccia così per la prima volta all’orizzonte di una attività che ora sta assurgendo a “professione” non più regolata all’interno del solo ordinamento sportivo.

Parimenti rischiosa, sempre per le possibili conseguenze penali, è il prestarsi da parte di iscritti al Registro o comunque abilitati a svolgere l’attività di Agente Sportivo, come ad esempio gli Avvocati, a “favorire” o “coprire” gli abusivi. Dice infatti il III comma dell’art. 348 c.p.: “Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo”.

Ma vi è di più. Il Legislatore Nazionale, evidentemente consapevole della refrattarietà dell’ambiente a comprendere fino in fondo il cambio epocale, ha espressamente menzionato l’art. 348 c.p. nell’art. 7) del DPCM 24/02/2020 ribadendo, in sostanza, la sua applicabilità anche a chi esercita abusivamente la professione di Agente Sportivo.

In conseguenza di quanto sopra anche l’ordinamento sportivo si è adeguato riportando pedissequamente all’art. 21) del Regolamento CONI Agenti Sportivi (approvato con delibera del 14/05/2020 n. 127) quanto contenuto nell’art. 7) del DPCM citato. Si badi bene, comunque, che la fonte della responsabilità penale non è il né il DPCM 24/02/2020 e né tantomeno il Regolamento CONI ma l’art. 348 c.p. Rischioso, quindi, per chi intende operare “come un agente sportivo” senza essere abilitato o per quanti si presentano come “lavoro per…”. Nessuno di questi, infatti, può legittimante intrattenere rapporti con società e/o calciatori (o con i loro genitori, se minori).

Articolo ripreso dal portale Footballnews24.it e scritto dall’Avv. Luigi Toppetta.

Non Rinunciare ai Tuoi Diritti

Puoi contattarci telefonicamente al numero +39 06.56548527
 
oppure scriverci un’email a info@assotutelati.com

Seguici sui Social

Resta sempre aggiornato su come tutelare i tuoi diritti

SEGUICI SUI SOCIAL